CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV pen., sentenza n. 16260 del 6 marzo 2013
Risponde di omicidio colposo l'infermiere che, pur essendo a
conoscenza delle generali cattive condizioni manutentive dell'ospedale, omette
di osservare i doveri di attenzione nell'adempiere al compito di trasporto di
una paziente, causandone la caduta e successivamente il decesso .
RITENUTO IN FATTO
1. L.G. è stato ritenuto responsabile per il delitto di
omicidio colposo in danno di B.G. dal Tribunale di Napoli in quanto, essendo
incaricato del trasporto a mezzo
ambulanza della paziente da un reparto ad un altro
dell'ospedale, non si era avveduto della presenza nella pavimentazione del
nosocomio di una mattonella divelta e, movimentando la barella, ne aveva
determinato l'incastro di una delle ruote nel terreno sconnesso, con il
conseguente repentino e violento sbalzo della barella, suo ribaltamento e
caduta della paziente, la quale decedeva per il grave trauma cranico encefalico
riportato.
2. La Corte d'Appello di Napoli confermava l'impugnata
sentenza e concedeva le attenuanti generiche all'imputato.
3. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato;
L. G. con unico motivo deduce l'illogicità delle due
argomentazioni circa l'addebito di responsabilità relative alla non adeguata
illuminazione e alle modalità di conduzione della lettiga ed in particolare
osserva che le condizioni di luce non adeguate erano state contestate un ora
dopo l'incidente e, quindi, la circostanza difettava di adeguato supporto
probatorio mentre le modalità di conduzione mediante l'atto del tirare, in
luogo che di spingere, erano state considerate erroneamente imprudenti giacché
le stesse rispondevano piuttosto ad una cautela in relazione alla cronica
presenza di un dislivello tra il piano di calpestio e quello dell'ascensore.
Sotto altro profilo, rileva che al ricorrente non poteva richiedersi condotta
diversa da quella tenuta in concreto, avendo egli agito confidando sul rispetto
da parte di altri soggetti, garanti della sicurezza, dell'obbligo di rendere
privo di rischi l'ambiente di lavoro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo è inammissibile poiché manifestamente
infondato. Con riferimento al primo profilo si rileva che gli argomenti addotti
sono privi di decisività poiché, prescindendo dalla fondatezza delle
argomentazioni motivazionali censurate, la decisione è adeguatamente sorretta
dalla fondamentale argomentazione giustificativa concernente la grave
inosservanza
atta ad integrare di per sé la colpa, del dovere di
attenzione nell'adempiere al compito di trasporto della paziente, pur
risultando da parte dell'agente la conoscenza delle generali cattive condizioni
manutentive dell'ospedale. Quanto al secondo profilo, la manifesta infondatezza
si evidenzia ove si consideri che non può l'agente ritenersi esonerato dalla
particolare attenzione richiestagli in relazione ai compiti affidatigli, in
ragione dell'obbligo di manutenzione strutturale dell'immobile gravante su
altri soggetti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore
della parte civile.
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