LE TIPOLOGIE DI RESPONSABIL LE TIPOLOGIE DI
RESPONSABIL LE TIPOLOGIE DI RESPONSABILITA’ PER L’INFERMIERE ITA’ PER
L’INFERMIERE ITA’ PER L’INFERMIERE
Quando si parla di “responsabilità” come concetto generale,
ci si riferisce all’effetto determinato
dall’agire di un soggetto da cui deriva l’obbligo di
rispondere del proprio operato se eseguito in
modo non corretto.
Secondo questa accezione, si indicano i seguenti tipi di
responsabilità:
1. la responsabilita’ penale
2. la responsabilita’ civile
3. la responsabilità amministrativa e/o ordinistico –
disciplinare
LA
RESPONSABILITA’ PENALE
Tale profilo di responsabilità, personale e non trasferibile
a terzii
(es. all’amministrazione di appartenenza), si delinea
qualora venga commesso un fatto previsto dalla legge come REATO e, come tale,
sanzionato dal codice penale con pene detentive (arresto e
reclusione) e pecuniarie (ammenda e multa).
La pena si identifica quale sanzione erogata tramite un
processo, è proporzionata al fatto
commesso ed è prevista dalla legge ( legale).
Il reato si individua quando il realizzarsi di un evento
dannoso o pericoloso sia stato
causato da un comportamento commissivo od omissivo
.
I reati si distinguono, a seconda dell’elemento psicologico
presente, in reato doloso o
secondo l’intenzione, in reato colposo o contro l’intenzione
ed in reato preterintenzionale o
oltre l’intenzione.
Nel reato colposo ( più importante nella responsabilità
professionale) le fattispecie
previste sono quelle dovute a comportamenti fondati su:
negligenza ( ovvero danno causato da trascuratezza mancanza
di attenzione e di diligenza);
imperizia ( ovvero danno provocato da insufficiente capacità
o preparazione);
imprudenza ( ovvero danno dovuto a comportamento avventato).
Alcuni reati imputabili all’infermiere……
• Esercizio abusivo della professione;
• detenzione e somministrazione di farmaci guasti;
• rilevazione di segreto professionale;
• omissione di soccorso;
• omissione di referto.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE 1.2.LA RESPONSABILITA’ CIVILE
Tale profilo si identifica nell’obbligo di risarcire un
danno ingiustamente causato e viene
riconosciuta come trasferibile a terzi ( es.
l’amministrazione di appartenenza)
Il soggetto è chiamato a risarcire un danno conseguente ad
una sua propria illecita azione
od omissione nel campo in cui opera.
La responsabilità civile è distinta in contrattuale ed extracontrattuale.
La prima si manifesta qualora vi sia tra il responsabile ed
il danneggiato un rapporto
contrattuale (es. nella libera professione) per cui
l’autore, a fronte di un danno causato,
dovrà assumersi l’onere della prova al fine di dimostrare
che quanto intervenuto non è
dipeso dalla sua azione.
La seconda insorge quando non vi è rapporto giuridico
diretto tra assistito e
professionista, cioè quando il paziente non sceglie
quest’ultimo.
E’ questo il caso del dipendente pubblico per il quale vige
il principio generale di non
ledere i diritti protetti ( es. la salute).
Questo tipo di responsabilità si trova sancito positivamente
nell’art. 2043 del Codice
civile che recita: “ Qualunque fatto doloso o colposo che
cagiona ad altri un danno
ingiusto obbliga colui che ha commesso un fatto a risarcire
il danno”.
E’ definito “danno ingiusto” quello derivante da ogni
violazione dei diritti dei terzi che
l’impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave ( art.
23 del DPR n. 3/1957).
Nella responsabilità extracontrattuale l’onere della prova
spetta al danneggiato, ovvero a
colui che richiede il risarcimento.
LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Tale profilo riguarda gli operatori professionali che
operano alle dipendenze di enti
pubblici o di privati e si realizza per l’inosservanza di
doveri di ufficio e di servizio Per i
liberi professionisti diventa di tipo ordinistico-
disciplinare per l’inosservanza delle norme
di comportamento contenute all’interno dei codici di
regolamentazione delle attività
professionali .
Tale responsabilità, non trasferibile a terzi , è regolata da
disposizioni previste nei
contratti di lavoro e dalle disposizioni di natura
ordinistico- disciplinare afferenti agli
ordini e collegi professionali.
Per quanto riguarda gli infermieri pubblici dipendenti ed i
liberi professionisti, le fonti di
riferimento per le controversie riguardanti procedimenti
disciplinari, i diritti e i doveri
nonché le relative sanzioni disciplinari e, in generale
relativamente alla responsabilità
amministrativa ed ordinistico/disciplinare sono le seguenti,
in ordine cronologico:
1. D. Lgs. CPS n. 233 del 13 settembre 1946 ( attribuzioni
dei Collegi IPASVI)
2. DPR n. 3 del 10 gennaio 1957
3. DPR 761 del 20 dicembre 1969
4. Legge n. 300 del 20 maggio 1970
5. Legge 93 del 29 marzo 1983
6. Legge n. 421 del 23 ottobre 1992
7. D.Lgs n. 29 del 3 febbraio 1993
8. D.Lgs n. 546 del 10 dicembre 1993
9. Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 31 marzo
1994
( codice di
comportamento)
10. D.M. n. 739 del 14 settembre 1994
11. Carta dei servizi Pubblici sanitari del 1995
12. CCNL personale comparto sanità del periodo 1994- 1997
13. Legge n. 42 del 26 febbraio 1999
14. Codice Deontologico degli infermieri del 1999
15. Legge n. 251 del 10 agosto 2000 3
LA PROFESSIONALIZZAZIONE DELL’INFERMIERE LA
PROFESSIONALIZZAZIONE DELL’INFERMIERE LA PROFESSIONALIZZAZIONE DELL’INFERMIERE
All’interno di un Paese come il nostro, decidere che la
tutela della salute è un diritto del
singolo e della collettività, individuando un sistema
sanitario preposto allo scopo, sta
significando una grande assunzione di responsabilità.
Il processo di responsabilizzazione è in atto e ognuno vi
porta il suo contributo.
I cittadini con i loro bisogni e la loro domanda di salute;
la politica con le sue scelte tese a
rispondere ai bisogni ma che anche devono tener conto della
domanda.
Ciascun operatore, che da un lato condivide la mission del
servizio in cui opera
adeguandosi alle scelte di politica e dall’altro condivide
il problema della persona soddisfa
ed orienta la domanda di salute.4
A partire dal Febbraio 1999 tutti gli infermieri sono
diventati professionisti sanitari
uscendo dalla dimensione di ausiliarietà.
La scomparsa del carattere ausiliaro è una conseguenza del
processo di
professi