Cass. pen.
Sez. VI, Sent., (ud. 21-05-2012) 16-07-2012, n. 28480
Integra il delitto di esercizio abusivo della professione lo
svolgimento di attività infermieristiche (nella specie, presso un centro di
cura per anziani) da parte di un infermiere generico senza la presenza in turno
di un infermiere professionale o di un medico.
Svolgimento del processo
1. G.A.M. fu condannata dal Tribunale di Genova alla pena
(condonata) di tre mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e
348 c.p., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
esercitato abusivamente presso la struttura per anziana (OMISSIS), l'attività
di infermiera professionale, per la quale è richiesta una speciale abilitazione
dello Stato.
2. La Corte d'appello ha confermato la condanna,
disponendone la non menzione sul certificato del casellario giudiziale ex art.
175 c.p..
3. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata,
deducendo:
- vizi di motivazione della sentenza e inosservanza o
erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 348 c.p. e
D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225, art. 6, in ordine alla ritenuta responsabilità
penale;
- vizio di motivazione sul diniego di circostanze attenuanti
generiche.
Motivi della decisione
1. Il ricorso, al limite dell'inammissibilità per la
ripetitività di deduzioni già esaminate e rigettate dalla Corte d'appello, non
merita accoglimento.
2. I dedotti vizi di motivazione - relativi:
all'apprezzamento della testimonianza del teste R.; alla ritenuta assenza di
personale sanitario diverso dall'imputata durante i turni di notte; alla
diretta effettuazione da parte della G. degli atti propri dell'infermiere
professionale, dalla stessa imputata annotati nel quaderno dei turni
infermieristici - si risolvono in censure di fatto alla valutazione degli
elementi probatori operata dai giudici del merito, inammissibili sia a norma
dell'art. 606 c.p.p., comma 3, sia ai sensi del cit. articolo, comma 1, lett.
e), giacchè la predetta valutazione è stata compiutamente resa in sentenza con
motivazione giuridicamente corretta ed indenne dai vizi logici.
2.1. All'espressa motivazione della sentenza d'appello va
aggiunto quanto evidenziato dal primo giudice (la cui motivazione è stata
richiamata dalla sentenza impugnata) in ordine alla condotta tenuta
dall'imputata al fine di svolgere presso la struttura "(OMISSIS)"
l'attività di infermiere professionale, pur essendo priva del relativo diploma
e dell'iscrizione all'albo professionale.
L'assoluzione, pronunciata dal Tribunale dal reato di cui
agli artt. 477 e 482 c.p. (contestato per avere contraffatto le certificazioni
amministrative attestanti il conseguimento del diploma di infermiere
professionale e l'iscrizione all'albo), è derivata dall'accertata produzione di
copie fotostatiche mancanti della dichiarazione di conformità all'originale, ma
il giudice di primo grado non ha mancato di puntualizzare che all'imputata
andava contestato e addebitato un fatto diverso per essersi accreditata come
persona titolare di quel diploma al fine di trarre in inganno il datore di
lavoro.
L'accertamento del compimento di atti propri della
professione infermieristica - tra cui anche compiti esulanti dall'elenco del
D.P.R. n. 225 del 1974, art. 6, come il posizionamento di flebo (che non appare
riconducibile alla mera sorveglianza di flebodisi) e il lavaggio (che altro non
significa se non lavanda vescicale) - è avvalorata dall'assoluzione
"tecnica" dal reato di falso, la cui motivazione evidenzia la
condotta dell'imputata volta ad accreditarsi come infermiere professionale, ciò
che ovviamente esimeva la direzione della "(OMISSIS)" dalla
predisposizione di turni di lavoro con la contemporanea presenza di altro
infermiere professionale.
3. Il ritenuto e motivato accertamento dei giudici sugli
atti propri dell'infermiere professionale, compiuti e annotati dell'imputata,
rendono irrilevanti le considerazioni espresse in ricorso con il quinto motivo,
il quale deduce "violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con
riferimento all'art. 348 c.p. e D.P.R. n. 225 del 1974, art. 6" ed elenca
le mansioni che l'infermiere generico poteva svolgere, in forza del predetto
art. 6, non abrogato dalla L. 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie.
3.1. In proposito, va precisato che la normativa intervenuta
nell'ultima decade del secolo scorso (D.Lgs. dicembre 1992, n. 502, art. 6,
comma 3; D.M. 14 settembre 1994, n. 739; L. 26 febbraio 1999, n. 42, art. 1; L.
10 agosto 2000, n. 251; D.M. 29 marzo 2001; DD.MM. 2 aprile 2001) ha
completamente innovato fa disciplina della professione infermieristica, definendo
gli specifici requisiti necessari per il suo esercizio non abusivo,
introducendo la necessità del diploma universitario, realizzando un
accrescimento della preparazione tecnica e professionale, eliminando la
pregressa distinzione tra infermiere generico e infermiere professionale, sino
a delineare una moderna e qualificata professione infermieristica.
Le mansioni "assistenziali" già attribuite dal
sopravvissuto D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225, art. 6, all'infermiere generico (e
ricomprese, d'altronde, anche nel più largo elenco relativo all'infermiere
professionale di cui all'abrogato art. 2 dello stesso decreto presidenziale)
sono da ricondurre nel più ampio quadro delle funzioni spettanti all'unica
figura di infermiere professionista oggi esistente, come definite dal citato
D.M. n. 739 del 1994, art. 1 (e successivamente perfezionate dalla legislazione
più recente, sino alla L. 1 febbraio 2006, n. 43, art. 6, intervenuta dopo i
fatti addebitati all'imputata).
Ne deriva che l'eventuale acquisizione della autonoma
qualifica di infermiere generico, in forza della disciplina anteriore alla
modifica del quadro normativo, con relativa possibile conservazione della
stessa ad personam, andava specificamente dedotta e comprovata
dall'interessata.
3.2. In ogni caso, anche a prescindere dalle considerazioni
appena svolte, mette conto puntualizzare che il D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225,
art. 6 (recante modifiche al R.D. 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli
infermieri professionali e infermieri generici) all'elenco delle mansioni che
potevano essere espletate dall'infermiere generico si premurava di premettere
che "l'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le
sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti
operazioni", ribadendo nella sostanza la previsione del R.D. n. 1310 del
1940, art. 4, secondo cui "l'attività degli infermieri generici, deve
essere limitata a determinate mansioni, per prescrizione del medico,
nell'ambito ospedaliero, sotto la responsabilità dell'infermiera
professionale".
Tali previsioni, escludendo la possibilità che un infermiere
generico potesse prestare le sue attività senza la presenza in turno di un
infermiere professionale e di un medico, forniscono ulteriore conferma che - in
assenza di medico e di altro (vero) infermiere professionale - l'imputata
svolgeva abusivamente attività di infermiera professionale.
4. Infondata è la censura relativa al diniego delle
circostanze attenuanti generiche, adeguatamente motivato dalla Corte
territoriale con riferimento alla gravità dei fatti, alla personalità
dell'imputata e alla mancanza di ogni valido elemento a sostegno della
richiesta.
5. Pur dovendosi rigettare tutti i motivi di ricorso, la
sentenza impugnata va annullata limitatamente agli episodi delittuosi che
risultano ormai prescritti, ossia tutti quelli commessi dal (OMISSIS),
maturandosi oggi il periodo di sette anni e mezzo, che costituisce, a norma
dell'art. 157 c.p., il termine massimo di prescrizione per il delitto di cui all'art.
348 c.p., tenuto conto del criterio di calcolo utilizzato dai giudici di
merito, la pena (condonata) va rideterminata in due mesi e un giorno di
reclusione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata
limitatamente ai fatti commessi sino al (OMISSIS) perchè i reati sono estinti
per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena in mesi
due e giorni uno di reclusione.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012
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