lunedì 25 novembre 2013

Infermiere condannato per omicidio: sapeva della mattonella divelta.

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV pen., sentenza n. 16260 del 6 marzo 2013 
Risponde di omicidio colposo l'infermiere che, pur essendo a conoscenza delle generali cattive condizioni manutentive dell'ospedale, omette di osservare i doveri di attenzione nell'adempiere al compito di trasporto di una paziente, causandone la caduta e successivamente il decesso .
RITENUTO IN FATTO
1. L.G. è stato ritenuto responsabile per il delitto di omicidio colposo in danno di B.G. dal Tribunale di Napoli in quanto, essendo incaricato del trasporto a mezzo


ambulanza della paziente da un reparto ad un altro dell'ospedale, non si era avveduto della presenza nella pavimentazione del nosocomio di una mattonella divelta e, movimentando la barella, ne aveva determinato l'incastro di una delle ruote nel terreno sconnesso, con il conseguente repentino e violento sbalzo della barella, suo ribaltamento e caduta della paziente, la quale decedeva per il grave trauma cranico encefalico riportato.
2. La Corte d'Appello di Napoli confermava l'impugnata sentenza e concedeva le attenuanti generiche all'imputato.
3. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato;
L. G. con unico motivo deduce l'illogicità delle due argomentazioni circa l'addebito di responsabilità relative alla non adeguata illuminazione e alle modalità di conduzione della lettiga ed in particolare osserva che le condizioni di luce non adeguate erano state contestate un ora dopo l'incidente e, quindi, la circostanza difettava di adeguato supporto probatorio mentre le modalità di conduzione mediante l'atto del tirare, in luogo che di spingere, erano state considerate erroneamente imprudenti giacché le stesse rispondevano piuttosto ad una cautela in relazione alla cronica presenza di un dislivello tra il piano di calpestio e quello dell'ascensore. Sotto altro profilo, rileva che al ricorrente non poteva richiedersi condotta diversa da quella tenuta in concreto, avendo egli agito confidando sul rispetto da parte di altri soggetti, garanti della sicurezza, dell'obbligo di rendere privo di rischi l'ambiente di lavoro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo è inammissibile poiché manifestamente infondato. Con riferimento al primo profilo si rileva che gli argomenti addotti sono privi di decisività poiché, prescindendo dalla fondatezza delle argomentazioni motivazionali censurate, la decisione è adeguatamente sorretta dalla fondamentale argomentazione giustificativa concernente la grave inosservanza
atta ad integrare di per sé la colpa, del dovere di attenzione nell'adempiere al compito di trasporto della paziente, pur risultando da parte dell'agente la conoscenza delle generali cattive condizioni manutentive dell'ospedale. Quanto al secondo profilo, la manifesta infondatezza si evidenzia ove si consideri che non può l'agente ritenersi esonerato dalla particolare attenzione richiestagli in relazione ai compiti affidatigli, in ragione dell'obbligo di manutenzione strutturale dell'immobile gravante su altri soggetti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.

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