lunedì 25 novembre 2013

Gli infermieri negli ospedali hanno una funzione di “garanzia e svolgono un compito cautelare essenziale nella salvaguardia del paziente

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 1 3 maggio – 20 giugno 2011, n. 24573
Presidente Marzano - Relatore Piccialli
Ritenuto in fatto
M.M.N.C., nella qualità di parte offesa, Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, con la quale il GIP presso il Tribunale di Trani dichiarava non luogo a
procedere nei confronti di D.P.N., R.L., L.F., B.G., S.G. e P.C. in ordine al delitto di omicidio
colposo nei confronti di D.C..
Il D.P. era stato chiamato a rispondere del delitto de quo nella qualità di medico del pronto
Soccorso dell'ospedale civile di Canosa di Puglia ove era stato ricoverato il D. alle ore 6,05 del
1 3 settembre 2005 a seguito di un incidente stradale in cui riportava un politrauma con frattura
esposta della gamba sx; il R. ed il L., nella qualità, rispettivamente, di primario del reparto
ortopedia del medesimo ospedale, in cui era stato eseguito l'intervento di riduzione della fratture
della gamba sinistra, e medico ortopedico in servizio durante la degenza post-operatoria della
vittima; il B., S. e P., nella qualità di infermieri del medesimo reparto.
Secondo la ricostruzione fattuale esplicitata in tale sentenza, poco prima delle 6,00 del 1 3
settembre 2005 C..D. era rimasto coinvolto in un incidente stradale e, a seguito delle lesioni
riportate, era stato ricoverato presso il suindicato ospedale: al Pronto Soccorso, ove operava il
dott. D.P., venivano refertati "frattura tibia sin.; contusioni escoriate multiple (volto, gomito sin.,
gamba dx); ferita l.c. gomito sin. e regione mentoniera". Nella circostanza, veniva effettuata una
radiografia del cranio, dalla quale (annota la sentenza) "si desume l'assenza di rime o focai
fratturativi". Dalle ore 11 alle ore 1 2,30 il paziente era stato sottoposto ad intervento chirurgico
all'arto inferiore destro. Nella fase post operatoria, la moglie del D. chiedeva invano al personale
infermieristico l'intervento di un medico perché il marito accusava stimolo al vomito, intensa
sudorazione e sanguinamento.
Rilevata da un medico del Pronto soccorso la gravità della situazione, alle 21,40 di quello stesso
giorno il paziente, sottoposto ad esame TAC, veniva finalmente trasferito, ormai in stato di
incoscienza, all'ospedale di Andria, per "stato di coma ed insufficienza cardiocircolatoria
terminale in soggetto cranio traumatizzato". In detto ospedale veniva sottoposto ad intervento di
craniotomia fronto-temporo-parietale per evacuazione dell'ematoma che, pur correttamente
eseguito, faceva registrare un peggioramento delle condizioni del malato, trasferito
successivamente al reparto di rianimazione dove restava sino al decesso verificatosi alle ore 7
circa del 1 7 settembre 2005.
Il profilo di colpa contestato ad dott. D.P. era che, pur rilevando numerose contusioni craniche e
pur avendo richiesto la radiografia del cranio, non aveva fatto pronta diagnosi di trauma cranico
commotivo e non aveva disposto immediatamente un esame TAC cranio in urgenza.
Ai medici ortopedici, invece, era contestato di avere superficialmente esaminato la cartella
clinica del paziente, sottoponendolo ad intervento chirurgico in anestesia generale - sconsigliata
dalla scienza medica nei confronti di pazienti affetti da trauma cranico commotivo - e di non
avere svolto alcun monitoraggio ed alcuna valutazione neurologica del paziente. Al personale
infermieristico, infine, era addebitato di non aver dato corso e richiesto l'intervento del medico di
reparto a fronte delle reiterate richieste di aiuto dei familiari ed amici recatisi a far visita al D. che
pur avevano segnalato fin dalle ore 1 6 la specifica sintomatologia del paziente.

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